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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22328 - pubb. 17/09/2019.

Dichiarazione di fallimento: il termine per la notifica al debitore del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non è perentorio


Cassazione civile, sez. I, 26 Novembre 2018. Est. Campese.

Ricorso per la dichiarazione di fallimento - Decreto di fissazione dell’udienza - Omessa o inesistente notifica al fallendo - Concessione di nuovo termine per notificare - Ammissibilità - Ragioni


In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al debitore non è perentorio, non avendo il giudizio natura né impugnatoria né bifasica, cioè produttrice di effetti prodromici e preliminari suscettibili di stabilizzarsi in difetto di impugnazione. Pertanto il tribunale fallimentare, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica, in difetto di spontanea costituzione del fallendo, può concedere al ricorrente un nuovo termine entro il quale rinnovarla a pena di decadenza. (massima ufficiale)

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