ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22410 - pubb. 27/09/2019.

Rendiconto condominiale: criterio di cassa e di competenza


Tribunale di Udine, 19 Agosto 2019. Est. Fuser.

Condominio – Rendiconto – Principio di cassa – Esclusione – Criterio misto di cassa e di competenza – Fascicolo di rendicontazione


Affermare che il rendiconto condominiale debba essere improntato al principio di cassa significa non aver compreso a pieno la portata della norma di cui all’art. 1130 bis c.c. introdotta dal legislatore con la novella del 2012.

In materia condominiale è, infatti, più corretto parlare di “fascicolo di rendicontazione” in quanto il rendiconto è costituito da tre documenti: il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, con la conseguenza che non è corretto affermare che il rendiconto condominiale debba essere soggetto al principio di cassa, in quanto deve essere improntato ad un criterio misto, sia di cassa sia di competenza.

Ed, infatti, il registro di contabilità è e deve essere improntato al criterio di cassa in quanto vi sono annotati in ordine cronologico i singoli movimenti in entrata ed in uscita, rappresentando, quindi, il dettaglio analitico di quanto riportato in sintesi nel conto flussi, mentre la situazione patrimoniale richiesta dall’art. 1130 bis c.c. – e quindi, il rendiconto generale - dev’essere, invece, redatta secondo il criterio di competenza, in quanto tra le “attività”, dovranno essere indicati, ad esempio, i crediti verso i condomini, i crediti verso i fornitori (da annotare secondo la competenza), le disponibilità liquide, mentre tra le “passività” dovranno essere indicati i debiti verso i condomini, i debiti verso i terzi, i fondi accantonati, le riserve.

La situazione patrimoniale è, quindi, tale solo se redatta secondo il criterio di competenza, se, invece, fosse redatta secondo il criterio di cassa, non sarebbe altro che una duplicazione del conto entrate/uscite.

In sostanza, con la riforma del 2012, il rendiconto condominiale è oggi costituito da un fascicolo i cui documenti sono tenuti e curati secondo criteri diversi, con la conseguenza che il registro di contabilità deve compilarsi secondo il criterio di cassa, mentre lo stato patrimoniale, perché possa raccontare in maniera fedele la realtà delle variazioni finanziarie negative e/o positive di incidenza sui debiti e sui crediti, non può che essere redatto secondo il criterio di competenza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il testo integrale