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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22441 - pubb. 03/10/2019.

Il decreto con il quale il tribunale liquida il compenso finale al curatore non è suscettibile di essere revocato o modificato dall'autorità giudiziaria che lo ha emesso


Cassazione civile, sez. I, 18 Gennaio 2019, n. 1394. Pres. De Chiara. Est. Pazzi.

Curatore - Decreto di liquidazione del compenso finale - Irrevocabilità - Fondamento


Il decreto con il quale il tribunale liquida, dopo l'approvazione del rendiconto, il compenso finale al curatore ha natura decisoria e carattere definitivo; esso non è soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 39 l.fall., è impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost. ma non è suscettibile di essere revocato o modificato dall'autorità giudiziaria che lo ha emesso, consumando questa, con la sua adozione, il proprio potere decisionale. (In applicazione del suesposto principio, la S.C. ha annullato il provvedimento con il quale il tribunale, su impulso di parte, aveva modificato un proprio precedente decreto di liquidazione). (massima ufficiale)

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