È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un soggetto erroneamente indicato nell'epigrafe e nella motivazione della sentenza
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 02 Ottobre 2019, n. 24528. Pres. Virgilio. Est. Frasca.
Erronea indicazione nella decisione di un soggetto non parte in causa - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Revocazione per errore di fatto - Configurabilità - Fattispecie
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un soggetto erroneamente indicato nell'epigrafe e nella motivazione della sentenza di secondo grado quale parte, venendo in rilievo un errore di fatto revocatorio denunciabile ex art. 395 n. 4 c.p.c. (Nella specie il ricorso per cassazione era stato proposto dai soci, erroneamente indicati nella decisione impugnata quali appellanti, sebbene il gravame fosse stato esperito dalla sola società). (massima ufficiale)