Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22752 - pubb. 11/01/2019

Prova del l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco

Cassazione civile, sez. I, 02 Marzo 2016, n. 4116. Pres. Forte. Est. Terrusi.


Ricorso proposto da banca incorporante la cessionaria di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1998 - Onere dell'impugnante di dimostrare la propria legittimazione - Condizione e contenuto - Inosservanza - Inammissibilità del ricorso



É inammissibile il ricorso per cassazione proposto da una società che assuma di averne incorporata un'altra, cessionaria di crediti bancari in blocco, ma non produca, nonostante l'avversa esplicita contestazione, neppure successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., alcun documento idoneo a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, avendo l'impugnante, che si affermi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria, l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. (massima ufficiale)


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