Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22806 - pubb. 11/01/2019

LCA bancaria, cessione in blocco e successione a titolo particolare nel processo

Cassazione Sez. Un. Civili, 22 Gennaio 2003, n. 875. Pres. Corona. Est. Graziadei.


Liquidazione coatta amministrativa di istituto di credito - Cessione ad altra banca di attività e passività o dell'azienda (art. 90 T.U. bancario) - Effetti con riguardo alle posizioni debitorie - Mutamento soggettivo del rapporto - Configurabilità - Natura - Successione a titolo particolare



In caso di liquidazione coatta amministrativa di un istituto di credito, la cessione ad altra banca di attività e passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuali in blocco, ai sensi e nel vigore dell'art. 90, comma secondo, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, comporta, per le posizioni debitorie, ove si determini liberazione dell'originario obbligato, un mutamento soggettivo del rapporto, qualificabile come successione a titolo particolare, come tale ricadente nella disciplina dell'art. 111 cod. proc. civ., e non a titolo universale, atteso che detta cessione, per quanto possa segnare il passaggio della titolarità di un complesso di posizioni attive o passive, od anche dell'intera azienda, non determina il venir meno della banca cedente, ne' si correla ad alcun fatto estintivo, rimanendo la banca medesima in vita, pur se sottoposta alla procedura liquidatoria. (massima ufficiale)


 


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rafaele CORONA - Primo Presidente f.f. -

Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -

Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -

Dott. Alessandro CRISCUOLO - Rel. Consigliere -

Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -

Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -

Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -

Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -

Dott. Giulio GRAZIADEI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Svolgimento del processo

La S.r.l. Carbofin 82, adducendo la qualità di cessionaria di un credito dell'avv. F. A. per prestazioni professionali svolte in favore della S.p.a. Credito commerciale tirreno, nel gennaio del 1996 ha chiesto ed ottenuto dal Giudice di pace di Cava dé Tirreni decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispondente importo.

Il Credito commerciale si é opposto all'ingiunzione:

Il Giudice di pace, in accoglimento dell'opposizione, ha revocato il provvedimento monitorio.

Tale pronuncia, su ricorso proposto dalla Carbofin nei confronti del Credito commerciale, con sentenza del 23 febbraio 1999 é stata cassata da questa Corte, la quale, rinviando allo stesso Giudice di pace, ha fra l'altro rilevato che il giudizio d'opposizione ad ingiunzione non si esaurisce nell'indagine sulla validità dell'atto, in relazione alle condizioni cui é subordinato, ma si estende al riscontro, con applicazione dei comuni principi sull'onere della prova, della sussistenza o meno del credito fatto valere dalla parte istante.

Il procedimento di rinvio é stato instaurato dalla Carbofin davanti a detto Giudice di pace con citazione notificata alla S. coop. r.l. Banca popolare dell'Emilia Romagna, la quale, a seguito dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa del Credito commerciale, si era resa cessionaria di passività (ed attività) dello stesso Credito commerciale, in base a contratto stipulato con i Commissari liquidatori l'8 marzo 1997.

É intervenuto l'avv. A., a sostegno della domanda attrice.

Il Giudice di rinvio, con sentenza del 9 febbraio 2000, ha revocato il decreto ingiuntivo, ed ha condannato la Banca popolare dell'Emilia Romagna al pagamento della somma reclamata dalla Carbofin, nonché al rimborso delle spese del processo, fra l'altro osservando che detta Banca era passivamente legittimata, in forza di clausola del contratto del 1997 che prevedeva il suo subingresso nelle liti in corso.

La Banca popolare dell'Emilia Romagna, con ricorso notificato il 27 aprile 2000 alla S.p.a. Compagnia finanziaria Auriga, già S.r.l. Carbofin 82, ed inoltre all'avv. A., ha chiesto la cassazione di detta sentenza, con quattro motivi, rispettivamente addebitando al Giudice di pace:

- di non aver rilevato la nullità del giudizio di rinvio, in ragione della citazione di essa Banca, successore a titolo particolare nel diritto controverso, anziché del Credito commerciale, come prescritto dall'art. 111 primo comma cod. proc. civ., e comunque di non aver disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo Credito commerciale;

- di non aver dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in quanto l'apertura della liquidazione amministrativa del Credito commerciale implicava che la pretesa della Carbofin era esercitabile esclusivamente nella sede e nei modi di cui agli artt. 86 e segg. del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e peraltro era opponibile solo nei limiti in cui il debito fosse risultato dallo stato passivo di detta procedura;

- di aver deciso nel merito senza svolgere l'attività istruttoria resasi necessaria in dipendenza della cassazione della precedente pronuncia, e mancando in particolare di acquisire l'atto di cessione del credito dell'avv. A.;

- di non aver esaminato l'eccezione d'inammissibilità dell'intervento dell'avv. A. nel giudizio di rinvio.

La Compagnia finanziaria Auriga ha replicato con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

La causa é stata assegnata a queste Sezioni unite per la decisione sul secondo motivo del ricorso, inerente alla giurisdizione.

Con ordinanza del 15 ottobre 2001 é stata disposta l'integrazione del contraddittorio nella presente fase processuale nei confronti del Credito commerciale tirreno, in liquidazione coatta amministrativa, sul rilievo che, rispetto alla problematica sulla giurisdizione, era prioritario il quesito della rituale instaurazione del giudizio di rinvio, di cui al primo motivo del ricorso, e che il quesito stesso non poteva essere definito in assenza della parte in tesi pretermessa in quel giudizio.

All'integrazione ha tempestivamente provveduto la ricorrente, con atto notificato il 27 dicembre 2001.

Il Credito commerciale, in persona del Commissario liquidatore, ha presentato controricorso.

Con atto notificato il 29 novembre 2002 la Banca popolare ha dichiarato di rinunciare al secondo ed al quarto motivo del ricorso.

 

Motivi della decisione

La rinuncia della Banca ricorrente al secondo motivo d'impugnazione rende incontestabile la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

Il primo motivo del ricorso, inerente alla questione pregiudiziale della costituzione e dell'integrità del contraddittorio in fase di rinvio, é ammissibile, dato che gli errori in procedendo implicanti nullità della sentenza o del procedimento sono deducibili con il ricorso per cassazione anche contro le pronunce rese dal giudice di pace secondo equità (v. Cass. s.u. 15 ottobre 1999 n. 716),ed é fondato, sulla scorta e nei limiti delle considerazioni seguenti.

In caso di liquidazione coatta amministrativa di un istituto di credito, la cessione ad altra banca di "attività o passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco", ai sensi e nel vigore dell'art. 90 secondo comma del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, può comportare, per le posizioni debitorie, ove si determini liberazione dell'originario obbligato, un mutamento soggettivo del rapporto, qualificabile come successione.

La ricorrente e la resistente società Auriga concordano sul verificarsi di successione, ma dissentono sulla natura di essa, che definiscono, rispettivamente, come successione a titolo particolare, regolata dall'art. 111 cod. proc. civ., e come successione a titolo universale, disciplinata dell'art. 110 cod. proc. civ..

La soluzione del quesito deve prescindere dal patto del contratto di cessione inerente al subingresso della banca cessionaria nei procedimenti in corso.

Le disposizioni processuali in materia di contraddittorio rispondono a canoni imperativi, sottratti alla disponibilità delle parti; ne deriva che una cessio actionis, dal lato attivo o passivo, concordata con il contratto di trasferimento del diritto controverso, non può comportare successione nel processo oltre i casi contemplati dall'art. 110 cod. proc. civ., salva restando l'eventuale rilevanza del patto quale impegno ad un futuro consenso all'estromissione del dante causa, ai sensi dell'art. 111 terzo comma cod. proc. civ. (v.

Cass. 11 maggio 1984 n. 2889).

La tesi della Banca popolare, sulla natura della successione, é da condividere.

La successione a titolo universale, la quale implica, a norma dell'art. 110 cod. proc. civ., il subingresso nel processo del successore al posto della parte originaria, si verifica in dipendenza di vicenda estintiva di detta parte, e cioé di morte, ove si tratti di persona fisica, o di similari eventi riguardanti la persona giuridica o gli altri enti cui l'ordinamento attribuisce autonoma soggettività.

La cessione in esame, per quanto possa segnare il passaggio della titolarità di un complesso di posizioni attive o passive, od anche dell'intera azienda, non comporta il venir meno della banca cedente, né si correla a fatto estintivo, rimanendo la banca medesima in vita (pur se sottoposta alla procedura liquidatoria), e, quindi, ricade nelle disposizioni dell'art. 111 cod. proc. civ..

In applicazione del primo comma di tale norma, la Carbofin avrebbe dovuto riassumere il giudizio di rinvio nei confronti del Credito commerciale.

Non occorreva citare in quella sede anche la Banca popolare, tenendosi conto che il successore a titolo particolare nel diritto controverso assume la qualità di litisconsorte solo quando intervenga, o sia chiamato in causa, od eserciti la facoltà d'impugnare la sentenza sfavorevole all'alienante, secondo le previsioni dell'art. 111 terzo e quarto comma cod. proc. civ. (v.

Cass. 21 luglio 1989 n. 3479, 19 gennaio 1995 n. 590, 2 ottobre 2000 n. 13021; cfr. anche Cass. s.u. 30 maggio 1966 n. 1412 sulla possibilità d'intervenire nel giudizio di legittimità).

La Carbofin ha però citato in sede di rinvio la Banca popolare, e soltanto essa, ancorché non avesse anteriormente assunto la posizione di parte del processo.

Si deve stabilire se tale unica citazione abbia determinato la radicale ed insuperabile nullità del procedimento di rinvio, per mancata costituzione del rapporto processuale, ovvero un mero vizio del rapporto stesso, per incompletezza del contraddittorio, da emendarsi mediante l'ordine d'integrazione di cui all'art. 331 cod. proc. civ..

La seconda alternativa, in linea con l'orientamento già espresso da questa Corte con sentenza 21 gennaio 1995 n. 713, si appalesa corretta.

La successione a titolo particolare nel diritto controverso comporta scissione della titolarità del rapporto sostanziale, che spetta al successore, dalla titolarità del rapporto processuale, che rimane in capo al dante causa (v. Cass. 7 agosto 1990 n. 7970).

L'estraneità al processo del successore a titolo particolare cessa, come si é detto, per effetto d'intervento o di chiamata in causa, ovvero per esercizio della facoltà d'impugnazione, in quanto le relative evenienze ne esigono la presenza nelle ulteriori fasi del giudizio, sia pure assieme e non al posto della parte originaria, fino all'eventuale estromissione di essa (cfr. Cass. 19 maggio 2000 n. 6530).

La citazione del successore a titolo particolare, per la prima volta in sede d'impugnazione, é assimilabile ad una chiamata in causa, speculare rispetto alla possibilità di detto successore d'impugnare la sentenza pronunciata nei confronti del dante causa (ove sfavorevole).

Pertanto, la notificazione dell'atto d'impugnazione soltanto al successore a titolo particolare, che non abbia già assunto nelle precedenti fasi processuali la veste di parte, vale a conferirgli la relativa qualità nel giudizio d'impugnazione, di modo che non determina la nullità del giudizio stesso in assenza di contraddittorio, ma comporta, in difetto di pregressa estromissione del dante causa, l'incompletezza del contraddittorio e la necessità di disporne l'integrazione.

Il principio richiede, con l'accoglimento della seconda deduzione del primo motivo del ricorso, e con l'assorbimento delle altre questioni ancora in discussione dopo la menzionata rinuncia parziale della Banca popolare, la cassazione della sentenza impugnata, ed il rinvio della causa al Giudice di pace di Cava dé Tirreni, affinché rinnovi il giudizio demandatogli dalla precedente pronuncia di questa Corte, previa assicurazione dell'integrità del contraddittorio anche nei confronti del Credito commerciale.

La natura ed i profili di novità della questione affrontata rendono equa l'integrale compensazione fra tutte le parti delle spese di questa fase processuale.

 

p.q.m.

La Corte, a sezioni unite, accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso, con assorbimento delle altre censure, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa al Giudice di pace di Cava dé Tirreni, in persona di altro Magistrato, compensando le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 5 dicembre 2002.