Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22886 - pubb. 17/12/2019

Impugnazione dell'ordine di liberazione dell'immobile trasferito

Cassazione civile, sez. III, 08 Ottobre 2019, n. 25025. Pres. De Stefano. Est. Lina Rubino.


Ordine di rilascio immediato dell'immobile trasferito adottato dal giudice delegato - Reclamo ex art. 26 l. fall. - Necessità - Proposizione dell'opposizione all'esecuzione - Rigetto - Appello - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto dell'impugnazione averso il decreto di rilascio - Inammissibilità dell'intero procedimento - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice di legittimità - Sussistenza - Fattispecie



Il decreto emesso dal giudice delegato di immediata liberazione dell'immobile trasferito assoggettato a procedura concorsuale, deve essere impugnato in sede fallimentare mediante il reclamo previsto dall'art. 26 l. fall. Pertanto, il giudice di legittimità, investito del ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto dell'impugnazione con cui sia stato confermata la reiezione dell'opposizione all'esecuzione pronunciata dal tribunale avverso il decreto di rilascio emesso dal giudice delegato, è tenuto pregiudizialmente a rilevarne d'ufficio l'inammissibilità, cassando senza rinvio, poiché la domanda può essere proposta solo mediante il reclamo ex art. 26 cit. (Fattispecie relativa alla richiesta di rilascio di un immobile intestato a società fallita dopo l'apertura del fallimento). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale