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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22990 - pubb. 15/01/2020.

Ricorribilità per cassazione del reclamo in ordine alla domanda di revoca dell'amministratore di condominio


Cassazione civile, sez. VI, 18 Marzo 2019. Pres. D'Ascola. Est. Scarpa.

Provvedimento - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Revoca o modifica - Ammissibilità - Condizioni - Competenza - Individuazione - Criteri


In tema di condominio di edifici, il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo in ordine alla domanda di revoca dell'amministratore non è ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost., perché privo dei caratteri di definitività e decisorietà; ai sensi dell'art. 742 c.p.c., tuttavia, può essere revocato o modificato dalla stessa corte di appello per preesistenti vizi di legittimità o per un ripensamento sulle ragioni che indussero ad adottarlo, mentre resta attribuita al tribunale, quale giudice di primo grado, la competenza a disporne la revisione sulla base di fatti sopravvenuti. (massima ufficiale)

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