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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2332 - pubb. 31/08/2010.

Osservazioni al progetto di stato passivo e opposizione


Tribunale di Udine, 21 Maggio 2010. Pres., est. Pellizzoni.

Fallimento – Ammissione allo stato passivo – Opposizione – Mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo – Acquiescenza – Esclusione.

Fallimento – Ammissione allo stato passivo – Opposizione – Conformità alla domanda originaria – Non contestazione – Esclusione.

Fallimento – Ammissione allo stato passivo – Vincoli per il giudice delegato – Fatti non contestati – Inesistenza. (31/08/2010)


La mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo, depositato dal curatore, non costituisce ostacolo preclusivo alla presentazione del ricorso in opposizione, in quanto la legge non attribuisce alcun significato di acquiescenza al mancato esercizio di tale facoltà. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Il silenzio del creditore, che mantiene ferma la sua domanda originaria, senza replicare alle conclusioni del curatore, non può essere considerato una mancata contestazione delle eccezioni e conclusioni dello stesso, posto che si potrebbe parlare di acquiescenza solo ove il creditore aderisse alle conclusioni del curatore. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Il giudice delegato, nella verificazione dei crediti, non è vincolato a ritenere esistenti i fatti non contestati, ove l’inesistenza degli stessi emerga da prove legittimamente acquisite al processo. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

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