Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23392 - pubb. 19/03/2020

Procedimento cautelare d’urgenza, irreparabilità del pregiudizio e istanza di cancellazione, in corso di giudizio, della società in accomandita semplice costituita dal socio-amministratore di società in nome collettivo

Tribunale Milano, 09 Gennaio 2020. Pres. Caterina Macchi. Est. Tarantola.


Richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese, in corso di giudizio, della Società costituita in violazione del divieto ex art. 2301 c.c. dal socio-amministratore di s.n.c. – Irrilevanza

Periculum in mora – Irreparabilità del danno da perdita di clientela – Sussistenza



La circostanza che la società in accomandita semplice - costituita in qualità di accomandatario dal socio-amministratore di società in nome collettivo, in violazione del divieto ex art. 2301 c.c. - sia in corso di cancellazione durante il procedimento cautelare d’urgenza non fa venire meno, né il fumus boni juris, né il periculum in mora, in quanto l’istanza di cancellazione potrebbe essere revocata dallo stesso socio accomandatario, ovvero quest’ultimo potrebbe costituire una nuova società, specie laddove vi siano indici della volontà del medesimo di proseguire l’attività in concorrenza.

Il danno per la perdita di clientela in conseguenza dello svolgimento di attività in concorrenza è irreparabile e, dunque, il rischio di subirlo fa sussistere il periculum in mora. (Giovanni Prearo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giovanni Prearo del Foro di Milano


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