Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23507 - pubb. 22/04/2020
Procedimento prefallimentare: l'incompetenza per territorio deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti
Cassazione civile, sez. VI, 07 Novembre 2019, n. 28711. Pres., est. Rosa Maria Di Virgilio.
Procedimento prefallimentare - Incompetenza per territorio - Art. 38 c.p.c. - Applicabilità - Eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo ex art. 18 l.fall. - Tardività - Fondamento
In tema di dichiarazione di fallimento, l'incompetenza per territorio ex art. 9 l.fall., ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare, deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti, sicché l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento è tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado. (massima ufficiale)
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