Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2358 - pubb. 14/09/2010

Forma scritta ad probationem e principio della non contestazione

Tribunale Lamezia Terme, 30 Giugno 2010. Est. Giusi Ianni.


Contratto per cui richiesta la forma scritta ad probationem – Possibilità di prova in virtù dell’omessa contestazione – Principio della non contestazione – Sussiste. (14/09/2010)



A differenza di quanto accade nel caso della forma scritta ad substantiam, quando la legge richiede la forma scritta a fini probatori, tale onere non attiene alla validità del contratto bensì alla dimostrazione giudiziale della sua stipulazione e del suo contenuto. Ciò comporta, evidentemente, delle limitazioni per chi intende avvalersi in sede processuale di quel contratto, in quanto l’interessato non potrà ricorrere a tal fine alla prova per testimoni e per presunzioni, potendo solo utilizzare gli strumenti del giuramento o della confessione giudiziale o stragiudiziale in surroga alla copia scritta del negozio.
Tali principi normativi, tuttavia, devono essere letti alla luce della giurisprudenza formatasi in materia di non contestazione (oggi consacrata nella nuova formulazione dell’art. 115, codice procedura civile, come novellato dalla legge 69/2009): se, infatti, il fatto non contestato è fatto che non ha bisogno di prova, è evidente che diventa irrilevante la modalità con cui il fatto stesso deve essere dimostrato secondo le ordinarie regole istruttorie, prendendo queste ultime ad operare solo nel caso in cui vi sia necessità in giudizio di provare una determinata circostanza e, quindi, nel caso in cui quella circostanza sia contestata dal soggetto gravato dal relativo onere. Diverso sarebbe stato, evidentemente, il caso in cui la forma scritta fosse stata pretesa dal legislatore ad substantiam: in tal caso, infatti, la forma scritta è elemento costituivo del contratto (art. 1325, codice civile) il cui difetto ne comporta la nullità (art. 1418, codice civile); il che legittima l’impossibilità di surroga della forma scritta con la semplice non contestazione, operante sul piano probatorio (processuale) e non della validità (sostanziale) del negozio (Nel caso di specie,  il giudice ha ritenuto che la “non contestazione” sui fatti indicati possa esonerare le parti dal rispetto dell’art. 1988, codice civile, secondo cui, nell’ambito del rapporto tra assicuratore e assicurato, il contratto di assicurazione si prova per iscritto). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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