Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23761 - pubb. 20/06/2020

Patrocinio a spese dello stato: è necessaria l’ammissione per ogni fase processuale

Tribunale Mantova, 28 Maggio 2020. Pres., est. Bernardi.


Patrocinio a spese dello stato – Ammissione al patrocinio per ciascuna fase – Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. – Autonoma fase processuale – Conseguenze



L’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato va richiesta in relazione a ciascuna fase processuale e tale deve ritenersi anche quella introdotta dal reclamo proposto ex art. 669 terdecies c.p.c. sicché, onde poter liquidare il compenso professionale, l’assistito deve essere stato previamente ammesso al patrocinio a spese dello stato specificamente per tale fase. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Tribunale di Mantova

Sezione Seconda

 

Il Tribunale di Mantova,

riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott.  Mauro Bernardi                     Presidente Rel.

dott.  Francesca Arrigoni                Giudice

dott. Giorgio Bertola                       Giudice

 

 

- letti gli atti del procedimento n. 471/2020 R.G. definito con ordinanza ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c. in data odierna e concernente il reclamo avverso il provvedimento emesso dal G.E. in data 5-2-2000;

- rilevato che il difensore della reclamante, avv. M. B., ha chiesto la liquidazione del compenso della fase relativa al reclamo ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.p.r. 115/2002;

- osservato che l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato va richiesta in relazione a ciascuna fase processuale come si desume dagli artt. 75 e 83 del d.p.r. 115/2002 e che la parte ammessa al predetto beneficio non può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione come stabilito dall’art. 120 del d.p.r. 115/2002 (v. Cass. 30-4-2019 n. 11470);

- osservato che la fase del reclamo nell’ambito del giudizio di cui agli artt. 615 II co., 624 e 669 terdecies c.p.c. costituisce una impugnazione, sia pure in senso ampio e, quindi, deve ritenersi autonoma fase processuale tanto che occorre provvedere sulle spese; 

- rilevato che V. A. risulta essere stata ammessa al patrocinio a spese dello stato con provvedimento del 7-5-2019 in relazione al proponendo giudizio di opposizione all’esecuzione immobiliare n. 20/2019 R.E. e non invece anche per la distinta fase costituita dal reclamo (rubricato con distinto numero di registro generale e iscritto in data 11-2-2020); 

- ritenuto pertanto che l’istanza di liquidazione del compenso del legale non possa trovare accoglimento;


p.t.m.

- rigetta l’istanza di liquidazione presentata dall’avv. M. B. quale difensore della reclamante A. V..

Si comunichi.

Mantova, 28 maggio 2020.

Il Presidente

dott. Mauro P. Bernardi