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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23962 - pubb. 31/07/2020.

Concordato preventivo: no alla proroga del termine per il deposito del piano in mancanza di prova della sua utilità


Tribunale di Catania, 16 Luglio 2020. Pres. Sciacca. Est. Lucia De Bernardin.

Concordato preventivo – Covid-19 – Proroga del termine per il deposito del piano – Condizioni – Onere della prova – Valutazione demandata al tribunale – Fattispecie – Rigetto


Compete al tribunale la valutazione se concedere, ai sensi dell’art. 9, comma 4. d.l. 23/2020, la proroga del termine di cui all’art. 161, comma 6, legge fall. per il deposito del piano concordatario quando:
a) a cagione dell’emergenza covid-19 non sia stato possibile compiere alcuna delle attività originariamente previste volte alla predisposizione della proposta e del piano laddove la proroga del termine si rende necessaria per il loro compimento;
b) a cagione del covid-19 siano mutati gli assunti del piano il quale non sia più attuabile secondo l’originaria impostazione e si renda quindi necessario adottare una diversa strategia per il risanamento dell’impresa ovvero per la sua liquidazione;
c) l’imprenditore fornisca elementi che consentano di ritenere che - nonostante l’incertezza che caratterizza il contesto economico e l’impossibilità di effettuare previsioni - la concessione della proroga consenta di superare le difficoltà che gli hanno precluso di predisporre il piano nel termine già prorogato.

[Nel caso di specie, il tribunale ha respinto l’istanza, ritenendo che non sia stati indicati i “concreti e giustificati motivi” richiesti dalla citata disposizione per accordare la proroga richiesta.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Marco Spadaro


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