Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2401/2010 - pubb. 26/10/2010

Rimessione in termini e atto processuale già compiuto

Tribunale Velletri, 15 Ottobre 2010, n. 0. .


Rimessione in termini – Espressione del principio generale e costituzionale del giusto processo – Tutela della parte incolpevole – Atto processuale tardivo e già compiuto – Ripetizione dell'atto – Non necessità – Ragionevole durata del giudizio. (26/10/2010)



La norma sulla rimessione in termini, nonostante la sua collocazione originaria nell’ambito della disciplina della trattazione della causa, va interpretata, anche per effetto della sopravvenuta modifica dell’art. 111 Cost., come espressione del principio generale e costituzionale del giusto processo, e quindi come strumento per evitare che dal mutamento dell’orientamento giurisprudenziale già consolidato derivi alla parte incolpevole un pregiudizio processuale non riparabile. Pertanto, al fine di ottenere tale risultato costituzionalmente necessario, la restituzione delle facoltà processuali, altrimenti precluse alla parte incolpevole, non deve necessariamente sempre attuarsi con la possibilità di compiere l’atto processuale la cui mancanza dovrebbe generare la decadenza; nelle ipotesi in cui lo stesso atto sia stato già espletato, ma sia tardivo secondo il mutato orientamento giurisprudenziale, può anche concretizzarsi nel ritenere l’adempimento comunque tempestivo, senza necessità di ripeterlo, così evitando alla parte che, in buona fede lo abbia compiuto, la sanzione processuale, e ad entrambe le parti la regressione del processo e l’invalidazione ex post di tutti gli altri atti del giudizio (esito a sua volta in contrasto con il principio del giusto processo, ed in particolare con la ragionevole durata del giudizio). (fb) (riproduzione riservata)


 


 


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