Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24457 - pubb. 04/11/2020

La 'denuntiatio', prevista dall'art. 38 della l.n. 392 del 1978 è atto dovuto non negoziale

Cassazione civile, sez. VI, 28 Agosto 2020, n. 17992. Pres. Scoditti. Est. Dell'Utri.


“Denuntiatio” del locatore - Natura - Funzione - Adesione del conduttore - Efficacia - Condizioni - Sussistenza dei presupposti del diritto di prelazione - Inclusione - Fattispecie



La comunicazione del locatore al conduttore dell'intenzione di vendere l'immobile locato per uso non abitativo - cosiddetta "denuntiatio", prevista dall'art. 38 della l.n. 392 del 1978 - è atto dovuto non negoziale, volto a consentire l'esercizio del diritto di prelazione purché però sussistano già i presupposti per la sua esistenza; perciò in carenza di questi è inefficace l'adesione del conduttore alla suddetta denuntiatio. (Nella specie la S.C. ha escluso che sussistessero i presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione, attesa l'oggettiva diversità tra la quota offerta nella "denuntiatio" e l'intero bene condotto in locazione dal conduttore). (massima ufficiale)


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