Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2463 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 24 Maggio 2010, n. 12625. Rel., est. Ceccherini.


Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - In genere - Opposizione alla dichiarazione di fallimento - Sentenza d'appello - Impugnazione - Termine per il ricorso - Sospensione durante il periodo feriale - Inapplicabilità - Conseguenze - Appello avverso la sentenza pronunciata in sede d'impugnazione per revocazione della sentenza di fallimento - Sospensione - Applicabilità - Esclusione.

Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione - Ricorso per cassazione - Avverso la sentenza d'appello nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento - Termine per il ricorso - Sospensione durante il periodo feriale - Inapplicabilità - Conseguenze - Appello avverso la sentenza pronunciata in sede d'impugnazione per revocazione della sentenza di fallimento - Sospensione - Applicabilità - Esclusione.



La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale prevista dall'art.1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica (ai sensi del successivo art. 3 della cit. legge, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, approvato con r.d. n. 12 del 1941) alle "cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento", senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i vari gradi del giudizio; ne consegue che detta sospensione non opera neppure con riguardo all'appello contro la sentenza pronunciata in sede d'impugnazione per revocazione della sentenza dichiarativa di fallimento. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 18 l. fall.

Massimario, art. 19 l. fall.


  REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA


sul ricorso 6570/2005 proposto da:

ARCO S.R.L. (C.F. 01096450596), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 110, presso l'avvocato MERLA Giovanni, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente –

contro

D'AMICO SALVATORE (c.f. DMCSVT49I20E472O), in proprio e nella qualità di Curatore del FALLIMENTO ARCO S.R.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. BOSIO 34, presso l'avvocato PAGANO MARIA TERESA, rappresentati e difesi dall'avvocato CIOTTI Maria Teresa, giusta procura a margine del controricorso;
CURATELA DEL FALLIMENTO GEOM. PETRICONE CORRADO (C.F. 00005270590), in persona del Curatore Dott. PERGOLA COSIMO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 82, presso l'avvocato BONOLI FEDERICO, rappresentata e difesa dall'avvocato AVVISATI PIER GIORGIO, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti –

contro

CUCCHIARELLI MARIO;

- intimato –

sul ricorso 9281/2005 proposto da:

CUCCHIARELLI MARIO (C.F. CCCMRA33B24D003M), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONDOTTI 91, presso l'avvocato PANNUNZIO VALENTINA, rappresentato e difeso dall'avvocato BRACCIALE FERDINANDO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ARCO S.R.L., D'AMICO SALVATORE, CURATELA DEL FALLIMENTO GEOM. PETRICONE CORRADO;

- intimati –

avverso la sentenza n. 1176/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/03/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/02/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato GIOVANNI MERLA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale; il rigetto dell'incidentale;
udito, per il controricorrente Fallimento, l'Avvocato PIER GIORGIO AVVISATI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato MICHELE MIRENGHI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e per quanto occorrer possa l'accoglimento dell'incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 24 ottobre 1991, il Tribunale di Latina dichiarò il fallimento dell'Arco s.r.l. su richiesta del suo liquidatore, Dott. Mario Cucchiarelli, che era stato nominato dal presidente dello stesso tribunale, previo accertamento dell'impossibilità di funzionamento dell'assemblea. Essendo poi stata annullata senza rinvio dalla corte di legittimità, con sentenza 1993 n. 8147, la nomina del liquidatore, l'Arco s.r.l., rappresentata dal geometra Corsini, citò in giudizio la curatela del fallimento, l'altro socio Corrado Petricone e il Cucchiarelli, chiedendo la revocazione della sentenza di fallimento ex art. 395 c.p.c., e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Latina, con sentenza 28 maggio 2001, dichiarò inammissibile la domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, proposta contro la sentenza di fallimento, dovendo il vizio farsi valere con il mezzo dell'opposizione al fallimento.
La Corte d'appello di Roma, con sentenza 8 marzo 2004, dichiarò inammissibile l'appello proposto dall'Arco s.r.l., siccome proposto dopo che il 26 aprile 2001 la società appellante era stata cancellata dal Registro delle imprese e aveva cessato di esistere, e in forza di procura rilasciata da soggetto che non poteva più considerarsi suo legale rappresentante.
Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre la Arco s.r.l. con atto notificato in data 8 marzo 2005, con due mezzi d'impugnazione.
Resistono il fallimento Arco s.r.l. con controricorso, il fallimento del geom. Petricone con controricorso, e il dott. Cucchiarelli Mario con controricorso e ricorso incidentale per un motivo. La ricorrente principale e quello incidentale hanno depositato memoria.


MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, siccome proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c..
Deve essere esaminata con precedenza, per il suo carattere pregiudiziale, la questione, peraltro rilevabile d'ufficio, sollevata con il ricorso incidentale. Si chiede a questa corte di cassare la sentenza impugnata dichiarando inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto il 12 luglio 2002 contro la sentenza depositata 28 maggio 2001, di rigetto della domanda di revocazione della sentenza dichiarativa di fallimento, non operando in tal caso la sospensione feriale dei termini. Il rilievo è fondato. Secondo il costante insegnamento di questa corte, infatti, la sospensione prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, non s'applica (ai sensi del successivo art. 3, in relazione all'art. 92 ord. giud., R.D. n. 12 del 1942), alle "cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento", senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i vari gradi del giudizio (cfr. Cass. 22 novembre 2000 n. 15072 e successive conformi; in precedenza, tra le altre Cass. 23 maggio 1997 n. 4627;
21 marzo 1995 n. 3252; 18 aprile 1994 n. 3701). Ne consegue che la sospensione feriale dei termini non poteva trovare applicazione neppure con riguardo all'appello contro la sentenza pronunciata in sede d'impugnazione per revocazione della sentenza di fallimento. Poiché - per l'inammissibilità dell'appello determinata dalla decadenza incorsa, pregiudiziale anche all'esame della legittimazione della parte appellante - la causa non poteva essere proseguita, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, in applicazione dell'art. 382 c.p.c.. Resta in tal modo assorbito l'esame del ricorso principale.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso incidentale, assorbito il principale, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza, e dichiara inammissibile l'appello per tardività e improseguibile l'azione.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate per il resistente Cucchiarelli in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, e per ciascuna delle altre parti in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010