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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24745 - pubb. 16/01/2021.

Per l’applicabilità del foro del consumatore, non rileva la natura del contratto, autonomo o accessorio, bensì la qualificazione del garante come 'consumatore'


Appello di Milano, 14 Settembre 2020. Pres. Meroni. Est. Silvia Giani.

Foro del consumatore - Natura del contratto - Irrilevanza - Qualificazione del garante come “consumatore”


Ciò che è determinante, per l’applicabilità del foro del consumatore, non è la natura del contratto, autonomo o accessorio, ma è la qualificazione del garante come “consumatore”, secondo il criterio oggettivo stabilito dall’art. 2, lettera b), Direttiva 93/13 e dal decreto legislativo (art. 33.2 lettera u d.lgs. 206/2005).

È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste abbiano agito.

[Nel caso di specie, è stata negata la qualità di consumatore – perché non aveva agito per scopi estranei alla sua attività professionale - a chi, al momento della stipula della polizza fideiussoria, era detentore di significative quote sociali e rivestito cariche di amministrazione della società garantita.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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