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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24758 - pubb. 20/01/2021.

Ricorso ex art. 700 c.p.c. contro il diniego di sospensione dell’esecuzione


Tribunale di Mantova, 16 Ottobre 2020. Est. Gibelli.

Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - Istanza di sospensione - Rigetto - Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. - Ammissibilità


Deve ritenersi inammissibile, per mancanza del requisito della residualità,  il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto avverso il provvedimento con il quale il giudice, nell’ambito dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (nella specie relativa ad un decreto di trasferimento di immobile), ha rigettato l’istanza di sospensione e fissato il termine per l’inizio del giudizio di merito ai sensi dell’art. 618 c.p.c.

Infatti, nonostante l’art. 624, comma 2, c.p.c., sancendo espressamente la reclamabilità dei soli provvedimenti sospensivi adottati in pendenza delle opposizioni proposte ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c., non chiarisca il punto della reclamabilità ex art. 669 terdecies c.p.c. del provvedimento sulla sospensiva reso a seguito della proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non si può dubitare che l’ordinanza che accoglie o (come nel caso di specie) rigetta l’istanza di sospensione sia in analoga, dal punto di vista funzionale, a quella adottata a seguito della proposizione di una opposizione all’esecuzione o di terzo all’esecuzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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