Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2492 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. III, 23 Febbraio 2010, n. 4344. Rel., est. D'Amico.


Esecuzione forzata - Prezzo e valore - Prezzo "notevolmente inferiore a quello giusto" - Sospensione della vendita ex art. 586 cod. proc. civ. - Legittimità - Condizioni - Nozione di "giusto prezzo" - Individuazione - Criteri.



La norma di cui all'art. 586 cod. proc. civ. (come novellata dall'art. 19-bis della legge 203 del 1991), secondo cui il giudice dell'esecuzione "può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto", è formalmente modellata su quella di cui all'art. 108 della legge fall., ma persegue lo scopo di contrastare tutte le possibili interferenze illegittime nel procedimento di determinazione del prezzo delle vendite forzate immobiliari, attesane la collocazione nel più generale contesto della citata legge n. 203 del 1991, ("provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa"). Ne consegue che l'individuazione della nozione di "giusto prezzo" presuppone una ineludibile comparazione tra dati costituiti dal prezzo concretamente realizzato con l'aggiudicazione e da quello che invece, in condizioni di non interferenza di fattori devianti, sarebbe stato conseguito nella procedura di vendita così come concretamente adottata e normativamente disciplinata (senza che, peraltro, possa costituire utile o vincolante parametro il prezzo di mercato), così che, per disporsi la sospensione, la differenza tra le due entità dovrà evidenziarsi in termini di "notevole inferiorità", secondo criteri da adattarsi di volta in volta al caso concreto nel quadro di quell'esigenza di contrasto delle illegalità perseguita dalla norma. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 108 l. fall.


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