Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2501 - pubb. 15/11/2010

Costituzione dell’opponente, overruling e affidamento incolpevole del litigante

Tribunale Sant’Angelo dei Lombardi, 03 Novembre 2010. Est. Levita.


Sezioni Unite 19246/2010 – Applicabilità ai processi pendenti – Esclusione – Remissione in termini – Non applicabile – Affidamento incolpevole meritevole di tutela.



Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza 19246/2010 non è applicabile ai processi pendenti: ma ciò non per l’operatività dell’istituto della remissione in termini. Ritiene, infatti, questo Giudice che i primi orientamenti di merito, nel valorizzare ciascuno in diversa misura ed intensità l’istituto della rimessione in termini, giungano nondimeno ad una dilatazione del medesimo oltre l’area della significanza sua propria, finendo per assegnare alla rimessione la natura di una vera e propria “sanatoria”; il che non appare ineccepibile in punto di corretta esegesi di questo istituto (la cui applicazione, a rigore, dovrebbe consentire alla parte il nuovo compimento di un atto processuale tardivo, e non la sanatoria dell’atto invalido anteriormente compiuto), nemmeno mediante il richiamo alla nuova collocazione testuale nel corpo dell’art. 153 c.p.c. ed ai canoni sovranazionali e costituzionali del “giusto processo”. Tali richiami, nondimeno, si dimostrano congruenti e di particolare decisività qualora conducano a ritenere che la parte – piuttosto che essere rimessa in termini, con regressione del giudizio e conseguente grave danno alla giurisdizione – debba essere considerata come aver agito correttamente, sulla scorta di un mero accertamento del giudice di merito, che verifica l’overruling e l’affidamento incolpevole del litigante. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 645 c.p.c.


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