Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2577 - pubb. 22/11/2010

Tardiva costituzione dell’opponente e remissione in termini

Tribunale Arezzo-Sansepolcro, 25 Ottobre 2010. Est. Picardi.


Sezioni Unite 19246/2010 – Applicabilità ai procedimenti pendenti – Esclusione – Remissione in termini – Ripetizione dell’atto – Esclusione – Sanatoria – Sussite.



L’orientamento espresso dalle Sezioni Unite 19246/2010, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, quanto all’art. 645, comma 2, c.p.c., non trova applicazione nei giudizi in corso, giusta l’applicazione ex officio dell’istituto della remissione in termini. Tale istituto, tuttavia, non va applicato con la ripetizione dell’atto intempestivo: è maggiormente rispondente ad esigenze di coerenza sistematica e di economia processuale, interpretare il ricorso alla rimessione in termini ex art. 184-bis c.p.c. (ratione temporis applicabile alla fattispecie concreta dedotta in giudizio) come una sanatoria postuma della costituzione dell’attore, una volta accertata la scusabilità dell’errore nel quale lo stesso è incorso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 645 c.p.c.


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