Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2612 - pubb. 24/11/2010

Mutamento di interpretazione giurisprudenziale quale ius superveniens privo di efficacia retroattiva

Tribunale Latina, 19 Ottobre 2010. Est. Carla Menichetti.


Opposizione a decreto ingiuntivo - Costituzione dell’opponente - Dimezzamento automatico dei termini - Sezioni Unite 19246/2010 - Overruling - Irretroattività della nuova interpretazione - Sussiste.



L’applicazione di una modalità procedurale non deve essere improvvisamente disattesa e sanzionata definitivamente ed irreparabilmente con una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della domanda in forza di uno ius superveniens dato dalla pronuncia giurisprudenziale, mettendosi altrimenti in discussione l’unità e la coerenza dell’intera attività processuale, cioè l’unità e la coerenza dell’attività processuale svolta con quella futura. In forza del dettato costituzionale, quanto alle SSUU 19246/2010, pertanto, la costituzione in giudizio dell’opponente, tempestiva all’epoca della iscrizione della causa a ruolo, non può diventare tardiva a seguito di una successiva interpretazione della norma da parte della Corte di Cassazione che, qualificata come ius superveniens in materia processuale, non può avere efficacia in senso lato retroattiva. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 645 c.p.c.


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