Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2693 - pubb. 06/12/2010

Tardiva costituzione dell'opponente e restituzione in termini della parte incolpevole

Tribunale Brindisi - Francavilla Fontana, 22 Novembre 2010. Est. Marseglia.


Opposizione a decreto ingiuntivo - Costituzione dell’opponente - Dimezzamento automatico dei termini - Sezioni Unite 19246/2010 - Overruling - Rimessione in termini - Atto già espletato - Non necessità della ripetizione - Sussiste.



In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, quanto al recente intervento delle SSUU n. 19246 del 2010, la norma sulla rimessione in termini va interpretata nel caso di specie quale strumento per evitare che dal mutamento dell’orientamento giurisprudenziale già consolidato derivi alla parte incolpevole un pregiudizio processuale non riparabile, e che pertanto, al fine di ottenere tale risultato costituzionalmente necessario, la restituzione delle facoltà processuali altrimenti precluse alla parte incolpevole non necessita di sua apposita istanza e non deve necessariamente sempre attuarsi con la possibilità di compiere l’atto processuale la cui mancanza dovrebbe generare la decadenza. Difatti, nelle ipotesi in cui lo stesso atto sia stato già espletato ma sia tardivo secondo il mutato orientamento giurisprudenziale, la restituzione in termini può anche concretizzarsi nel ritenere l’adempimento comunque  tempestivo, senza necessità di ripeterlo, così evitando alla parte che in buona fede lo abbia compiuto la sanzione processuale, e ad entrambe le parti la regressione del processo e l’invalidazione “ex post” di tutti gli altri atti del giudizio (esito a sua volta in contrasto con il principio del giusto processo, ed in particolare con la ragionevole durata del giudizio). Del resto, questa seconda modalità di restituzione in termini non si traduce neppure in un pregiudizio per la controparte opposta che a sua volta aveva aderito all’orientamento di legittimità all’epoca già consolidato, costituendosi nel termine ordinario senza nulla eccepire in ordine alla tempestività della costituzione della controparte ma difendendosi puntualmente nel merito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 153 c.p.c.

Massimario, art. 184bis c.p.c.


Massimario, art. 645 c.p.c.


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