Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2732p - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Piacenza, 07 Dicembre 2010. .


Processo civile - Condanna alle spese - Fattispecie di cui all'articolo 96, comma 3, c.p.c. - Determinazione della somma - Criteri - Valore della causa - Durata del processo - Natura e oggetto della causa - Aumento percentuale delle spese di soccombenza.



In tema di condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., i criteri sulla base dei quali commisurare la somma saranno oltre al grado di gravità della colpa della parte soccombente, anche il valore della causa e la durata del processo e, in alcuni casi, la natura e l’oggetto della causa (valorizzando, ad esempio, i casi in cui il giudizio abbia coinvolto interessi di carattere personale, otre che meramente economico); per quanto riguarda, in particolare, il criterio della durata del procedimento, potranno sicuramente essere presi in considerazione i parametri quantitativi fissati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per l’indennizzo da irragionevole durata del processo, nelle sentenze del 10.11.2004, caso Zullo c. Italia n. 64897/2001 e caso Pizzati c. Italia n.62361/2000 («la Corte reputa che una somma variante da 1.000 a 1.500 euro per anno di durata della procedura … è una base di partenza per il calcolo da effettuare»); a livello di operatività pratica è possibile che la somma venga individuata mediante un aumento percentuale rispetto a quanto liquidato a titolo di spese (analogo, del resto, era il criterio adottato nell’abrogato ultimo comma dell’art. 385 c.p.c., che stabiliva come limite superiore, quello del doppio dei massimi tariffari). (gm) (riproduzione riservata)