Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27780 - pubb. 02/08/2022

Diritto dei condomini di visionare i registri

Appello Genova, 13 Luglio 2022. Pres. Bruno. Est. Pelosi.


Condomino - Amministratore - Ruolo - Diritto dei condomini di visionare i registri



L'illegittimo rifiuto dell’amministratore di consentire ai condomini di prendere visione dei registri obbligatori e della documentazione nel luogo e nelle date cui tale esame è consentito sottrae ai condomini uno strumento essenziale di controllo sull'operato dell'amministratore.
Il condomino ha un interesse che è in re ipsa a prendere visione della documentazione: verificare la corretta gestione amministrativa.
 
L’amministratore ha, all’interno del condominio, un ruolo “servente” rispetto ai condomini; questi ha la disponibilità della documentazione condominiale non nel proprio interesse, bensì nell’interesse dei condomini ed è assimilabile ad un mandatario dei condomini che gestisce un patrimonio altrui.
 
La documentazione condominiale è bene di esclusiva pertinenza dei condomini mandanti, che l’amministratore detiene unicamente in funzione e per lo svolgimento delle sue funzioni, senza che sulla stessa possa vantare alcun diritto, tanto meno di ritenzione.
 
Il registro di contabilità condominiale è il documento atto a monitorare le disponibilità liquide del condominio e l'andamento della gestione, verificando periodicamente l'attivo e passivo del condominio; la sua tenuta risponde a criteri di trasparenza gestionale, in quanto consente un continuo e diretto controllo (da parte dei condomini e degli aventi diritto) in tempo reale sia della situazione contabile, sia delle somme a disposizione del condominio direttamente al momento della consultazione. Vi è quindi uno stretto collegamento tra la tenuta del registro e l'obbligo dell'amministratore di aprire, curare e utilizzare il conto corrente condominiale e, poi, presentarlo all'assemblea.
 
L’art. 1129, co. 12, n. 7) c.c. prevede che costituiscono gravi irregolarità, che giustificano la revoca dell’amministratore, tra l’altro, l’inottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1130 n. 7 c.c. relativamente ai tre registri obbligatori ivi menzionati. La tipizzazione da parte del legislatore delle gravi irregolarità non esclude che il Giudice abbia un certo margine di discrezionalità, in quanto la revoca, in presenza di determinate circostanze, è configurata dal legislatore come facoltativa e non come necessaria. Il legislatore, infatti, all’art. 1129, co. 11, c.c. usa il termine “può” e questo significa che il giudice dovrà valutare, tra l’altro, anche la reale gravità delle violazioni accertate, la presenza di eventuali circostanze che giustifichino la condotta dell’amministratore e la determinazione di conseguenze pregiudizievoli per il condominio. (Alberto Muratore Aprosio) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Alberto Muratore Aprosio



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