Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2828 - pubb. 24/01/2011

Responsabilità processuale aggravata e natura di sanzione della condanna prevista al terzo comma

Tribunale Roma-Ostia, 09 Dicembre 2010. Pres., est. Moriconi.


Responsabilità processuale aggravata – Art. 96, comma 3, c.p.c. introdotto dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69 – Natura giuridica – Sanzione.



La norma del terzo comma introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n.69 non introduce un risarcimento ma un indennizzo (se si pensa alla parte a cui favore viene concesso) o una punizione (per aver appesantito inutilmente il corso della giustizia, se si ha riguardo allo Stato) di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo. Come rivela in modo inequivoco la locuzione “in ogni caso” la condanna di cui al terzo comma può essere emessa sia nelle situazioni di cui ai primi due commi dell'art. 96, sia in ogni altro caso. E quindi in tutti i casi in cui tale condanna, anche al di fuori dei primi due commi, appaia ragionevole. Volendo concretizzare il precetto, vengono in mente i casi in cui la condotta della parte soccombente sia caratterizzata da colpa semplice (ovvero non grave, che è l'unica fattispecie di colpa presa in esame dal primo comma), ovvero laddove una parte abbia agito o resistito senza la normale prudenza (fattispecie diversa da quelle previste dal primo e secondo comma). Poiché non è pensabile che possa essere sanzionata la semplice soccombenza, che è un fatto fisiologico alla contesa giudiziale, è possibile sostenere che debba sempre esistere qualcosa di più, tale che la condotta soggettiva in esame risulti caratterizzata da imprudenza, dolo o colpa (la sussistenza dei quali potrà essere ravvisata anche applicando i ben noti parametri della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, in questo caso della soccombenza). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 96 c.p.c.


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