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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2861 - pubb. 07/02/2011.

Opposizione allo stato passivo e chiamata di terzo


Tribunale di Verbania, 21 Ottobre 2010. Pres., est. Maria Serena Riccobono.

Opposizione allo stato passivo - Chiamata di terzo - Inammissibilità - Facoltà di intervento di qualunque interessato - Disparità di trattamento rispetto agli altri creditori - Termine perentorio per l'impugnazione.

Stato passivo - Opposizione di terzo della gente per la riscossione - Chiamata in giudizio del creditore "sostanziale" - Inammissibilità.


Nel giudizio di opposizione allo stato passivo è inammissibile la chiamata di terzo, attesa l'esclusiva previsione "dell'intervento di qualunque interessato" nei tempi e con le modalità disciplinate dall'art. 99, comma 8 L.F. , anche considerato  che la chiamata in giudizio, ove autorizzata, si tradurrebbe in una inammissibile disparità di trattamento rispetto agli altri creditori, posto che consentirebbe di eludere il termine perentorio, ontologicamente decadenziale, per proporre l’impugnazione.

Nel giudizio di opposizione di terzo promosso dall'Agente di riscossione non è ammissibile la chiamata in giudizio del creditore “sostanziale” , anche se l'esclusione degli importi dallo stato passivo  è stata determinata  per motivi attinenti al merito della pretesa creditoria azionata, atteso che l'art. 33  D.Lgs. 13/4/1999 n. 112 prevede l’esclusiva legittimazione processuale del Concessionario per la riscossione a insinuarsi al passivo fallimentare, specularmente e necessariamente contempla “ab origine” la sua legittimazione attiva a proporre l'opposizione a stato passivo ex art. 99 L.F., con ciò imponendogli l'onere di allegare tempestivamente anche le eventuali difese di merito di provenienza dell'Ente titolare del credito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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