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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3182 - pubb. 28/02/2011.

Consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi, natura di conciliazione delegata e irrilevanza delle questioni preliminari di merito


Tribunale di Palmi-Cinquefrondi, 28 Gennaio 2011. Est. Salvati.

Consulenza tecnica Preventiva – Art. 696 bis c.p.c. – Natura giuridica – Conciliazione Delegata – Conseguenze – valutazione della ammissibilità ed attualità della Consulenza in vista del Merito – Sussiste.

Consulenza tecnica Preventiva – Incidenza delle Questioni Preliminari di Merito – Sussiste – Valutazione della fattispecie concreta – Litigiosità delle Parti – Valutazione.


L’art.696 bis c.p.c. prevede uno strumento alternativo di risoluzione della controversia che – in quanto collocato nell’ambito di un procedimento giurisdizionale dal quale mutua le relative garanzie –  può  essere ricondotto alla categoria della cd. conciliazione delegata (cfr. art.198 c.p.c.). L’istituto in questione non può più quindi ridursi ad una tipologia di provvedimento cautelare anticipatorio delle attività istruttorie in senso stretto, come dimostra la non operatività delle condizioni richieste – al contrario – per l’accertamento tecnico preventivo ex art.696, comma 1, c.p.c. Pur avendo una propria – e più spiccata – autonomia funzionale nel senso appena espresso, la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite deve però pur sempre essere raccordata al giudizio di merito. Da ciò deriva che all’A.G. spetta il potere di valutare l’ammissibilità e l’attualità della consulenza non urgente in relazione ai presupposti processuali ed alle condizioni dell’azione, nonché a tutti i residui profili che possano rendere di fatto inutile (perché non utilizzabile in alcun giudizio di merito) l’accertamento da effettuare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’accoglimento del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. può dipendere dalla presenza di questioni preliminari di fatto e di diritto facilmente accertabili allo stato degli atti come ad esempio può accadere in presenza di un’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di cui si chiede l’accertamento che emerga per tabulas. Negli altri casi, tale valutazione preliminare deve ritenersi prudentemente esclusa. Ciò, in particolar modo, vale per il caso della contestazione circa la dinamica dei fatti che avrebbero condotto al sorgere del diritto al risarcimento del danno. Ritenere che, in casi del genere, il giudice possa effettuare un’analisi prognostica – inevitabilmente quanto mai limitata, stante l’assenza di una vera e propria fase istruttoria – sulla potenziale fondatezza nel merito della pretesa di una o più parti significa, di fatto, attribuirgli un ruolo “attivo” nella definizione dell’intera vicenda in atto tra le parti (e non, come previsto dalla norma, nella sola composizione della lite a fini deflattivi). Allo stesso modo, il fatto che le posizioni delle parti appaiano ab initio distanti e discordi non sembra poter costituire valida ragione per rigettare in via immediata il ricorso: e ciò, va evidenziato, perché l’art.696 bis c.p.c. non ha affatto indicato la ragionevole possibilità di raggiungere un accordo tra i presupposti della consulenza tecnica preventiva. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 696bis c.p.c.


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