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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3588 - pubb. 04/04/2011.

Opponibilità dell'ordinanza di assegnazione al fallimento dichiarato lo stesso giorno


Appello di Torino, 21 Marzo 2011. Est. Patti.

Fallimento – Inefficacia ex lege – Espropriazione presso terzi – Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. – Sentenza dichiarativa di fallimento – Contestualità temporale – Prevalenza funzionale della Sentenza di fallimento.


Non è opponibile al fallimento l’ordinanza di assegnazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c.  sottoscritta dal giudice dell’esecuzione il medesimo giorno del deposito della sentenza dichiarativa di fallimento: la prevalenza di quest’ultima, in una prospettiva funzionale, discende dalla priorità attribuita dal legislatore a suoi effetti su quelli, eventualmente concorrenti, dell’esecuzione individuale, posto che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento” (art. 51 l. fall. nel testo anteriore alla riforma). (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


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