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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3606 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 21 Dicembre 2010, n. 25819. Est. Zanichelli.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione allo stato passivo - In genere - Ricorso depositato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 ma in data anteriore al 1° gennaio 2008 - Disciplina applicabile alle impugnazioni - Notifica al fallito - Necessità - Fondamento - Omissione - Conseguenze - Causa di inammissibilità - Esclusione - Rinnovazione dell'atto mancante - Necessità.


In tema di impugnazioni dello stato passivo fallimentare, la disciplina transitoria contenuta nell'art. 22 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 si applica ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 2008) ed alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte dopo tale data; ne consegue che, così come il ricorso per opposizione allo stato passivo depositato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 ma in data anteriore al 1° gennaio 2008 deve essere notificato anche al fallito, secondo la previsione della sola disciplina normativa del d.lgs. n. 5 cit., pure la corrispondente impugnazione, ai sensi dell'art. 99 legge fallim. "ratione temporis" vigente, va notificata a tale soggetto, che, tuttavia, non è un litisconsorte necessario del curatore, essendo la sua presenza unicamente finalizzata all'eventuale apporto volontario di elementi utili alla decisione. Ne consegue che, avendo il predetto adempimento il valore di semplice "denuntiatio litis", la sua omissione, in difetto di specifica diversa disposizione, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione, dovendo il tribunale disporre unicamente la rinnovazione dell'atto mancante. (massima ufficiale)

Massimario, art. 98 l. fall.

Massimario, art. 99 l. fall.


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