Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 392 - pubb. 01/07/2007

Codice del consumo: foro esclusivo e foro inderogabile

Tribunale Venezia, 27 Settembre 2006. Est. Fidanzia.


Obbligazioni e contratti – Foro del consumatore – Codice del consumo – Competenza inderogabile e competenza esclusiva: distinzione.



Con l’entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, c.d. codice del consumo, occorre distinguere tra il foro esclusivo del consumatore (art. 1469 bis, comma 3, n. 19 c.c., ora riprodotto nell’art. 33, comma 2 del citato d.lgs.), il quale prevede una competenza territoriale esclusiva ma derogabile con clausola che sia stata oggetto di trattativa individuale, dalla competenza inderogabile del foro del luogo di residenza del consumatore prevista dall’art. 63 del codice del consumo solo per le controversie riguardanti i contratti negoziati fuori dai locali commerciali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Profili processuali, foro del consumatore

Massimario, art. 18 c.p.c.


omissis

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che non si procede all’esposizione della parte narrativa della presente controversia dal momento che l’art. 281 sexies cod. proc. civ. - a differenza dell’art. 132 cod. proc. civ. che al punto 4) richiede “la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” - dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

Deve dichiararsi l’incompetenza per territorio del giudice adito, essendo in sua vece competente il Tribunale di Palermo, luogo di residenza dell’opponente, la quale deve ritenersi consumatrice, avendo stipulato il contratto di finanziamento per scopi estranei all’esercizio di un’attività imprenditoriale.

A tal proposito, risulta dal contratto di cessione (doc. 1 opposta) sottoscritto dall’opponente con la Fin*** che la sig.ra C. ha richiesto il finanziamento quando lavorava con qualifica di operaia alle dipendenze della G*** s.p.a e tale finanziamento le è stato concesso sul presupposto che la restituzione del medesimo avvenisse mediante la cessione alla Fin*** di una quota del credito vantato dal lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro.

Se l’opposta ritiene che l’opponente avesse a suo tempo richiesto ed ottenuto il mutuo per una supposta finalità imprenditoriale, l’onere di provare tale assunto – peraltro esposto in modo assai generico e comunque in forma dubitativa - spetta senz’altro all’opposta, e non incombe certo all’opponente fornire la prova negativa della estraneità del finanziamento agli scopi imprenditoriali.

Accertata la qualità di consumatore della sig.ra C., va osservato che la più recente giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. 20.8.2004 n. 16336; 10.8.2004 n. 15475; 28.11.2003 n. 18290; Cass. S.U. 1.10.2003 n. 14669) è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, l’art. 1469 bis, terzo comma, cod. civ., nel presumere la vessatorietà della clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, ha introdotto un foro esclusivo speciale derogabile dalle parti solo con trattativa individuale. Ne consegue che è da presumere vessatoria anche la clausola che stabilisca un foro coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 cod. proc. civ, se è diverso da quello del consumatore, perché l’art. 1469 ter, terzo comma, cod. civ. – per il quale non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge – non può essere interpretato vanificando in modo surrettizio la tutela del consumatore.

Nel caso di specie, è pacifico che il foro del luogo di residenza dell’opponente sia Palermo, né la parte opponente ha mai dedotto che la pattuizione del foro di Venezia sia stata oggetto di una trattativa individuale. Peraltro, una eventuale allegazione di tal natura si sarebbe comunque posta in netto contrasto con le risultanze documentali in atti (vedi sempre doc. 1 opposta), da cui emerge che la clausola di deroga della competenza è stata inserita unilateralmente dalla Fin*** in un modulo-formulario destinato a disciplinare un numero indeterminato di rapporti (con la conseguente inammissibilità di una eventuale richiesta di prova testimoniale a norma dell’art 2722 cod. civ.).

Irrilevante è inoltre la circostanza che la disciplina sulla tutela del consumatore sia entrata in vigore successivamente alla erogazione del finanziamento di cui è causa. Come sostenuto dalla citata sentenza delle S.U. della Suprema Corte n. 14669/2003, la disposizione dettata dall’art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, cod. civ., avendo natura di norma processuale, si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati precedentemente.

Peraltro, il quadro normativo non è mutato neppure a seguito della recentissima entrata in vigore del d.lgs 6.98.2005 n. 206, il c.d. codice al consumo, che riproduce, all’art. 33 comma 2° lett u), la stessa formula del vecchio art. 1469 bis comma 3° n. 19, prevedendo che si presume vessatoria fino a prova contraria la clausola che ha per effetto di stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio eletto del consumatore, e, all’art. 36 comma 1°, commina alle clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 la sanzione di nullità.

Non persuade nemmeno, anche se indubbiamente suggestiva, la tesi di parte opposta secondo cui la circostanza che il nuovo codice al consumo abbia previsto la competenza territoriale inderogabile del luogo di residenza del consumatore solo nelle controversie riguardanti contratti negoziati fuori dei locali commerciali o a distanza (art. 63) deporrebbe per la volontà del legislatore di escludere negli atri casi l’esclusività del foro del consumatore.

A tal proposito, deve osservarsi che la vecchia disciplina dell’art. 1469 comma 3° n. 19 bis cod. civ., ora riprodotta nell’art. 33 comma 2° comma lett. u) d.lgs n. 206/95, non prevede una competenza territoriale inderogabile del foro del consumatore, bensì una competenza territoriale esclusiva, ma derogabile nell’ipotesi in cui la clausola di deroga della competenza sia stata oggetto di una trattativa individuale.

In tale ipotesi, (e solo in questa), è ben ammesso il concorso del foro del consumatore con quelli alternativi previsti dagli artt. 19 e 20 cod. proc. civ.

Nelle ipotesi, invece, come nei contratti a distanza o negoziati fuori del locali commerciali, in cui il consumatore è obiettivamente ancor più esposto al rischio di non ponderare sufficientemente le proprie scelte contrattuali e di vedersi quindi pregiudicati i propri interessi, il legislatore non si accontenta che la clausola di deroga della competenza possa essere stata oggetto di una trattativa individuale e prescrive comunque la competenza inderogabile del foro del luogo di residenza del consumatore.

Deve, in conclusione, distinguersi il concetto di foro “esclusivo” da quello di “inderogabile”.

La citata giurisprudenza di legittimità ha sempre e solo parlato di foro esclusivo ma derogabile con trattativa individuale.

Nel caso di specie, come sopra illustrato, questo giudicante ritiene l’incompetenza per territorio del giudice adito non perché la controversia rientra tra quelle per le quali sussiste una competenza territoriale inderogabile, ma in quanto è sussumibile in quelle ipotesi in cui le parti hanno pattuito la deroga del foro di residenza del consumatore per effetto non di una trattativa individuale tra le stesse ma in virtù di una clausola inserita in un modulo-formulario predisposto unilateralmente dal professionista, e come tale nulla.

Non è infine accoglibile l’assunto di parte opposta secondo cui il contratto di finanziamento di cui è causa sarebbe soggetto esclusivamente alla disciplina speciale del Testo Unico Bancario che non prevede alcuna competenza territoriale esclusiva in favore del consumatore.

In primo luogo, la normativa sulla c.d. tutela del consumatore è entrata in vigore successivamente al T.U.B. e si applica in via generale in tutte le ipotesi in cui vi è un soggetto professionista che svolge attività di cessione di beni o servivi, senza alcuna limitazione per i servizi finanziari (diversamente, la stessa normativa avrebbe previsto delle deroghe con il rinvio alle leggi speciali).

Una conferma di tale tesi è data inoltre anche dall’art. 33 comma 3° e 4° del codice al consumo che prevede espressamente l’applicabilità della disciplina delle cause vessatorie, con talune deroghe che non riguardano comunque l’art. 33 comma 2° lett u) , ai contratti che hanno ad oggetto la prestazione di servizi finanziari.

All’incompetenza per territorio del giudice adito consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

In ordine alle spese di lite, tenuto conto che si tratta di una delle prime pronunce emesse dopo l’entrata in vigore del codice del consumo, in ragione della novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il G.U. del Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

dichiara l’incompetenza per territorio del giudice adito, essendo in sua vece competente il Tribunale di Palermo e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;

compensa tra le parti le spese di lite.

Venezia 27.9.06


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