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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6646 - pubb. 26/10/2011.

Rimessione in termini per la produzione di documenti


Tribunale di Napoli - Portici, 15 Marzo 2011. Est. Quaranta.

Procedimento civile - Rimessione in termini per la produzione di prove - Applicazione alle situazioni interne al giudizio - Documenti preesistenti che la parte era impossibilitata a produrre - Documenti sopravvenuti alla scadenza del termine.


L'ambito di applicazione del disposto di cui all'art. 184 bis c.p.c. - il quale prevede la rimessione nei termini per la produzione di prove che la parte non abbia potuto presentare in precedenza per causa a lei non imputabile - deve ritenersi limitato esclusivamente a quelle situazioni interne al giudizio, ossia verificatesi nell'ambito del suo svolgimento; ne deriva che la possibilità di ricorrere a tale istituto per il deposito di documenti sussisterà solo ove risulti che questi ultimi esistessero già in precedenza, ma la loro acquisizione sia stata resa impossibile a causa di un ostacolo non dovuto a colpa della parte, ovvero siano sopravvenuti alla scadenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 153 c.p.c.

Massimario, art. 184bis c.p.c.


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