Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6948 - pubb. 16/02/2012

Indennità di vice procuratore onorario spettante al magistrato non togato; ricorso ex art. 700 c.p.c. e irreversibilità del danno

Tribunale Catanzaro, 10 Febbraio 2012. Est. Nania.


Indennità di udienza di vice procuratore onorario – Art. 4, co. 2, D. Lgs. n. 273/89 ratione temporis vigente – Interpretazione offerta dalla circolare del Ministero della Giustizia del 4 settembre 2008 – Indennità spettante solo per le udienze dibattimentali e per quelle camerali – Indennità non spettante per le udienze di trattazione delle convalide di arresto e di fermo, dei riti abbreviati e dei patteggiamenti – Interpretazione errata e frutto di errore – Non applicabilità – Diritto del Ministero alla ripetizione degli importi – Esclusione.

Provvedimenti cautelari – Art. 700 c.p.c. – Periculum in Mora – Irreparabilità del pregiudizio – “Scarto intollerabile”.



L’indennità di udienza di vice procuratore onorario, spettante al magistrato non togato, in virtù dell’art. 4, co. 2, D. Lgs. n. 273/89 ratione temporis vigente, spetta sia per le udienze dibattimentali e camerali, sia per le udienze di trattazione delle convalide di arresto e di fermo, dei riti abbreviati e dei patteggiamenti. Pertanto, l’interpretazione offerta dalla circolare del Ministero della Giustizia del 4 settembre 2008, secondo cui, invece, la suddetta indennità non spetterebbe per le udienze diverse da quelle dibattimentali e camerali, deve ritenersi errata e, quindi, non applicabile in sede di interpretazione dell’art. 4 citato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’irreparabilità del pregiudizio che giustifica l'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. va intesa non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela - come accade nel caso tipico di minaccia ad un diritto a contenuto non patrimoniale - ma anche come insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all’esito del giudizio di merito: trattasi, in altri termini, di fattispecie che ricorre ove l’istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio sofferto ma gli stessi non appaiano in grado di assicurare una tutela satisfattoria completa, con conseguente determinarsi di uno "scarto intollerabile" tra danno subito e danno risarcito (cfr. Trib. Isernia, ord. 5 dicembre 2007; Trib. Torino, 22 dicembre 2000; negli stessi termini, più di recente: Trib. Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, ordinanza 25 marzo 2011, giudice dott.ssa Giusi Ianni). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 700 c.p.c.


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