Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6967 - pubb. 22/02/2012

Nullità dell'atto di citazione e rimessione in termini; indicazione del termine a comparire

Tribunale Pavia, 18 Febbraio 2012. Est. Michela Fenucci.


Atto di citazione - Nullità - Mancata indicazione del termine a comparire - Raggiungimento dello scopo - Impossibilità di fissazione di nuova udienza - Rimessione in termini.

Atto di citazione - Termine a comparire - Indicazione specifica del termine - Necessità.



Nel caso in cui si verifichino vizi dell’atto di citazione diversi dalle nullità previste dall’art. 164 c.p.c. (mancata indicazione del termine a comparite di gg. 20) e l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, e non sia possibile fissare nuova udienza ai sensi dell’art. 164, comma 3, c.p.c. per essersi verificato un vizio diverso da quelli previsti nel citato comma, soccorre la remissione in termini di cui all’art. 153 c.p.c.. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)

Nell’atto di citazione a giudizio non è sufficiente indicare l’articolo di legge che prevede i termini a comparire – art. 166 c.p.c. – dovendo l’attore indicare specificatamente il termine di gg 20 prima dell’udienza di comparizione quale termine per costituirsi per non incorrere nelle decadenza prescritte dalla normativa. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Andrea Balba


Massimario, art. 153 c.p.c.

Massimario, art. 164 c.p.c.

Massimario, art. 166 c.p.c.



Il testo integrale



 


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