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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7055 - pubb. 21/03/2012.

Prova e principio di causalità in sede civile; principio di non contestazione applicato alle cause promosse prima della L. n. 69/2009


Tribunale di Piacenza, 23 Febbraio 2012. Est. Morlini.

Prova - Principio di causalità in sede penale in sede civile - Distinzione - Principio del più probabile che non - Prova oltre il ragionevole dubbio.

Processo civile - Principio di non contestazione - Applicazione alle cause promosse prima dell'entrata in vigore della L. n. 69/2009.


La causalità civilistica deve essere distinta da quella penalistica, nel senso che nella prima, diversamente che nella seconda, vige il principio del ‘più probabile che non’, mentre nel processo penale opera la regola della prova ‘oltre il ragionevole dubbio’, stante la diversità dei valori in gioco nei due tipi di processi, ciò che giustifica una differenza negli standard probatori ed il diverso livello di incertezza da assumersi come ragionevolmente accettabile. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Il principio di non contestazione, pur se codificato legislativamente solo con la L. n. 69/2009 tramite la modifica dell’art. 115 c.p.c., in base alla precedente consolidata interpretazione della Corte di Cassazione opera anche con riferimento alle cause promosse prima dell’entrata in vigore della norma, che va quindi ricostruita come ricognizione di un precetto già sancito in via interpretativa. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 115 c.p.c.


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