Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7220 - pubb. 23/05/2012

Regime delle contestazioni all’attuazione di un provvedimento cautelare

Tribunale Fermo, 20 Febbraio 2012. Pres., est. Sara Marzialetti.


Provvedimento cautelare – Esecuzione – Opposizione – Reclamo – Invalidità – Esecuzione irregolare – Forme di tutela.

Provvedimento cautelare – Attuazione – Competenza – Giudice dell’esecuzione – Esclusione.

Procedimento civile – Regime delle spese – Liquidazione del compenso dell’avvocato – Eliminazione delle tariffe forensi – Indici per il calcolo – Art. 2225 cod.civ..



La tutela contro un provvedimento cautelare invalido o irregolarmente eseguito è garantita sia dall’esistenza del rimedio del reclamo contro le ordinanze che abbiamo concesso o negato un provvedimento cautelare, sia dal fatto che le contestazioni mosse in ordine alla sua esecuzione non assumono natura di opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi, ma conservano la caratteristica di eccezioni del soggetto che ha subito la misura cautelare. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

La competenza a decidere ogni questione in ordine all’attuazione della misura cautelare appartiene al giudice della causa di merito e non al giudice dell’esecuzione. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

L’abrogazione delle tariffe forensi ex art. 9 d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, comporta che il giudice, per la liquidazione del compenso dell’avvocato, deve applicare l’art. 2225 cod. civ. il quale fa riferimento, per qualificazione del compenso medesimo, agli standards liquidativi in precedenza applicati ed alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante nota spese di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c.. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Marzio Remus


Massimario, art. 669duodecies c.p.c.

Massimario, art. 669terdecies c.p.c.


Il testo integrale


 


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