Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7295 - pubb. 13/06/2012

Sequestro liberatorio ex articolo 687 c.p.c. e fumus boni iuris

Tribunale Roma, 04 Giugno 2012. Est. Tedeschi.


Sequestro liberatorio – Presupposti – Fumus boni iuris. 



Il ricorso per sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c., dovendosi ricondurre all'alveo delle misure cautelari, può essere concesso solo ove sia sussistente il fumus boni iuris (nella specie la ricorrente fondava la richiesta di restituzione di un immobile sulla base del recesso operato dal rapporto di affidamento di reparto commerciale in virtù dell'art. 27, ultimo comma, della legge 392/1978 ovvero, in via gradata, sulla base della dedotta risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità e inadempimento, ma il Tribunale ha escluso l'applicabilità alla fattispecie del citato art. 27, dovendo il rapporto essere inquadrato nell'ambito dell'affitto di azienda, e in punto di risoluzione - stante la contestazione della parte resistente - ha evidenziato come la ricorrente avesse totalmente omesso di indicare le circostanze che, in concreto, dovrebbero rapportarsi alle indicate situazioni di patologia negoziale). (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata) 


Segnalazione dell'Avv. Francesco Mainetti


Massimario, art. 687 c.p.c.


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