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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7324 - pubb. 20/06/2012.

Opposizione a decreto ingiuntivo e chiamata in causa del terzo da parte dell'opponente


Tribunale di Reggio Emilia, 07 Giugno 2012. Est. Morlini.

Opposizione a decreto ingiuntivo - Chiamata di terzo da parte dell'opponente - Autorizzazione del giudice - Necessità - Modalità.


L’opponente, essendo convenuto in senso sostanziale, non può citare il terzo direttamente, ma deve domandare con lo stesso atto introduttivo l’autorizzazione al Giudice per la sua chiamata, analogicamente all’art. 269, comma 2, c.p.c., limitandosi a citare il solo ricorrente in via monitoria, non potendo le parti originarie essere altri che ingiungente ed ingiunto, e dovendo poi il giudice autorizzare la chiamata nel corso della prima udienza, a pena di nullità della chiamata diretta del terzo. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini


Massimario, art. 106 c.p.c.

Massimario, art. 269 c.p.c.

Massimario, art. 645 c.p.c.



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