Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7908 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Varese, 02 Ottobre 2012. Est. Buffone.


Rapporto di utenza telefonica – Interruzione della linea telefonica – Responsabilità del gestore per difetto dei presupposti – Violazione del dovere di buona fede – Danno risarcibile – Sussiste – Rilevanza del telefono nella vita dell’utente.



Il gestore telefonico che, in difetto dei presupposti per la sospensione o interruzione del servizio di telefonia, interrompa la prestazione ai danni dell’utente, è tenuto a risarcire il danno al medesimo e, nel caso in cui abbia resistito in giudizio in modo imprudente – non avvedendosi della propria responsabilità – deve anche essere condannato per utilizzo abusivo dello strumento processuale, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)