ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7927 - pubb. 15/10/2012.

Sospensione della vendita fallimentare, legittimazione ad agire ex art. 26 l.f. e distinzione con la sospensione di cui all'art. 19 l.f.


Tribunale di Roma, 01 Ottobre 2012. Est. Ruggiero.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Procedimento di vendita - Reclamo di cui all'articolo 26 l.f. - Interesse ad agire.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Procedimento di vendita - Reclamo di cui all'articolo 26 l.f. - Analogia con l'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c. - Condizioni di ammissibilità - Legittimazione - Presupposti - Partecipazione alla vendita - Soggetti portatori di un interesse che possa essere soddisfatto attraverso il corretto svolgimento del procedimento di vendita.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Procedimento di vendita - Reclamo di cui all'articolo 26 l.f. - Sospensione della vendita - Disciplina di cui all'articolo 19 l.f. - Applicazione dell'articolo 108 l.f. - Presupposti - Distinzione.


Nell'ambito di un procedimento di vendita, l'interesse protetto dall'articolo 26, legge fallimentare, il quale prevede che il reclamo può essere proposto “da chiunque vi abbia interesse”, oscilla tra un interesse di mero fatto e la tutela di un diritto soggettivo, con la precisazione che detta tutela presuppone una diretta partecipazione alla gara. La legittimazione al reclamo, pertanto, non richiede necessariamente la sussistenza di un diritto soggettivo, essendo sufficiente un interesse ad un corretto svolgimento della gara che veda coinvolto anche il soggetto portatore dell'interesse stesso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ambito del procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare, il reclamo disciplinato dall'art. 26 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 tiene luogo dell'opposizione agli atti esecutivi che trova la sua previsione nell'art. 617 c.p.c. in tema di procedimento esecutivo ordinario e soggiace, quindi, alle stesse condizioni di ammissibilità. In particolare, la legittimazione ad esperire i rimedi giurisdizionali consentiti dalla legge avverso l’attività del giudice delegato in veste di giudice dell'esecuzione può essere riconosciuta soltanto a coloro che di tale fase procedimentale si pongano come parti e in funzione di un loro specifico apprezzabile interesse, suscettibile di essere soddisfatto attraverso il risultato di un'attività processuale conforme a legalità e di essere leso, invece, da un'attività posta in essere in violazione di legge e suscettibile, quindi, di essere reintegrato mediante l'accoglimento del gravame proposto contro l'atto illegittimo e per effetto della caducazione di questo. Tale legittimazione non compete al soggetto che, solo genericamente portatore, al pari di quisque de populo, di un potenziale interesse a rendersi acquirente del bene assoggettato a espropriazione (singolare o collettiva), non abbia dato concreta attuale consistenza e giuridica rilevanza a tale interesse con la partecipazione alla vendita per tal modo diventando destinatario dell'incidenza dei provvedimenti del giudice, e che non sia altrimenti qualificato, in relazione a posizioni soggettive concretamente apprezzabili e giuridicamente tutelabili, a pretendere il rispetto della legalità nei vari momenti in cui si articola l'attività di liquidazione (così, in motivazione, Cass. n. 2510/1994; nello stesso senso, Cass. n. 11287/1999). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La presenza di una disciplina speciale, che consente la sospensione della liquidazione dell’attivo nelle more della impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento a causa della sua provvisoria esecutività sino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento, esclude l’applicabilità della disciplina, di carattere generale, di cui all’art. 108, legge fallimentare, che attribuisce il potere di sospensione della liquidazione al giudice delegato limitatamente alle “operazioni di vendita” e per “gravi e giustificati motivi”. L’interpretazione di quest’ultima fattispecie consente di ritenere che il potere di sospensione del giudice delegato si svolge nell’ambito delle modalità di vendita poste in essere dal curatore e non anche in ordine all’an della liquidazione, il cui potere di sospensione, in base alla disciplina speciale recata dall’art. 19, legge fallimentare, spetta, in via esclusiva, alla corte di appello. Le due norme hanno, dunque, sfere applicative differenti con competenze e procedimenti diversi. La disciplina contenuta nell’art. 19 consente alla corte di appello di sospendere la liquidazione dell’attivo in relazione alla pendenza del procedimento di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, compreso il giudizio in cassazione e sino al passaggio in giudicato dell’eventuale sentenza di revoca, avendo tale provvedimento natura cautelare per una tutela inibitoria degli effetti del fallimento limitatamente alla liquidazione del patrimonio; la disciplina di cui all’art. 108 attiene, invece, alle modalità di liquidazione adottate dal curatore, dove i gravi e giustificati motivi devono essere ricercati e individuati in difformità liquidatorie rispetto al programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori ovvero alla autorizzazione agli atti esecutivi del giudice delegato, come anche alla autorizzazione dello stesso giudice delegato per una liquidazione anticipata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 19 l. fall.

Massimario, art. 26 l. fall.

Massimario, art. 108 l. fall.

Massimario, art. 100 c.p.c.


Il testo integrale