Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7959 - pubb. 22/10/2012

Mandato congiunto e inammissibilità del ricorso sottoscritto da un solo difensore

Tribunale Treviso, 17 Ottobre 2012. Est. Casciarri.


Procure alle liti - Mandato in generale - Conferimento a più difensori congiuntamente - Sottoscrizione del ricorso da uno solo di essi - Inammissibilità.



Dai principi in tema di procura (artt. 83 e 365 c.p.c.) e di mandato, ed in particolare dall'art. 1716, comma 2, c.c. disciplinante l'ipotesi di pluralità di mandatari, discende che, se il mandato alle liti viene conferito congiuntamente a più difensori, deve escludersi che ciascuno di essi, in presenza di una espressa volontà della parte circa il carattere congiuntivo del mandato medesimo, abbia pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che in caso di procura per proporre reclamo ex art 669 terdecies c.p.c., il ricorso non è validamente proposto - ed è quindi inammissibile - se sottoscritto da uno solo di essi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 83 c.p.c.

Massimario, art. 365 c.p.c.

Massimario, art. 669terdecies c.p.c.


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