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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7961 - pubb. 22/10/2012.

Cause di opposizione allo stato passivo, domande tardive e chiusura del fallimento


Appello di Venezia, 15 Giugno 2012. Pres., est. Daniela Bruni.

Chiusura del fallimento - Pendenza di giudizio di opposizione o di domande tardive di ammissione al passivo - Impedimento alla chiusura - Esclusione.

Chiusura del fallimento - Casi di chiusura previsti dall'articolo 118 l.f. - Discrezionalità degli organi fallimentari di protrarre la chiusura - Esclusione.

Chiusura del fallimento - Causa di chiusura prevista dall'articolo 118, comma 1, n. 1, l.f. - Domande tempestive di ammissione al passivo.


Deve essere confermato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi in epoca precedente la riforma della legge fallimentare, secondo il quale la chiusura del fallimento, nei casi espressamente previsti, può essere dichiarata nonostante la pendenza di giudizi di opposizione allo stato passivo o di domande tardive di ammissione al passivo. L'applicazione di questo principio comporta che neppure la sopravvenuta ammissione al passivo della domanda proposta in via tardiva possa far venir meno la causa di chiusura del fallimento e comportare l'obbligo di accantonamento dell'importo ammesso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In presenza di una delle ipotesi previste dall'articolo 118, legge fallimentare nessuna facoltà discrezionale e data agli organi fallimentari di protrarre la procedura e di differirne chiusura. (Stefano de' Micheli) (riproduzione riservata)

Il termine della presentazione delle domande di ammissione al passivo cui fa riferimento l'articolo 118, comma 1, n. 1, legge fallimentare, il quale prevede la causa di chiusura della procedura di fallimento, è esclusivamente quello di trenta giorni anteriori all'udienza fissata per l'accertamento delle domande tempestive. (Stefano de' Micheli) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Stefano de' Micheli


Massimario, art. 98 l. fall.

Massimario, art. 99 l. fall.

Massimario, art. 101 l. fall.

Massimario, art. 118 l. fall.

Massimario, art. 119 l. fall.


Il testo integrale