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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8052 - pubb. 07/11/2012.

Ordini di carcellazione della domanda giudiziale e utilizzo del modello integrativo dei provvedimenti recanti omissioni


Tribunale di Varese, 23 Ottobre 2012. Est. Buffone.

Estinzione del processo – Ordinanza pronunciata senza l’ordine di cancellazione della domanda giudiziale trascritta – Rimedi – Art. 2668 c.c. – Condizioni.


L’ordine giudiziale di cancellazione può essere ottenuto sia in giudizio autonomo di cognizione che in procedura camerale; esigenze di economica processuale, però, suggeriscono l’adesione, in via primaria, al modello integrativo dei provvedimenti recanti omissioni (v. art. 287 c.p.c.) in modo da evitare la “creazione” di nuove procedure al solo fine di ottenere l’ordine. E’, però, ovvio che la “via breve” per l’estinzione presuppone che la domanda per l’estinzione sia promossa da entrambe le parti del processo estinto: in tal modo si giustifica, infatti, l’adozione del provvedimento “de plano” senza necessità di alcun accertamento (v., infatti, art. 288 comma I c.p.c.). Ne consegue che: se c’è l’accordo delle parti, queste possono ottenere l’estinzione ai sensi dell’art. 288 comma I c.p.c. già mediante la procedura di correzione, le cui potenzialità sono aoggi amplificate in conseguenza della lettura costituzionalmente orientata offerta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (v. SS.UU. civili, sentenza 7 luglio 2010, n. 16037); sempre in caso di accordo, le parti possono optare per un procedimento camerale, nel rispetto, però, dei requisiti di cui agli artt. 2657, 2668 c.c.; dove, invece, l’accordo non vi sia, allora sarà necessario un autonomo giudizio ordinario (in cui si reputa necessaria la integrazione del contraddittorio anche verso il Conservatore) oppure la procedura ex art. 287 c.p.c. ma nella forma contenziosa (art. 288 comma II c.p.c.). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 287 c.p.c.

Massimario, art. 288 c.p.c.


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