Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8076 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Novara, 26 Ottobre 2012. Est. Guendalina Pascale.


Accertamento del passivo - Revocazione - Rinvenimento di documenti decisivi - Disposizione restrittiva del nuovo articolo 98 l.f. - Rinvenimento dei documenti decisivi che la parte non ha potuto produrre in giudizio per causa non imputabile - Ignoranza dei documenti decisivi - Necessità.



Quanto al motivo di revocazione del rinvenimento di documenti decisivi, va rilevato che mentre nella normativa previgente (articolo 102 l.f.) era sufficiente il rinvenimento di documenti decisivi “prima ignorati”, il novellato quarto comma dell'articolo 98, legge fallimentare richiede, più restrittivamente, la “mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile”, formula, questa, che riecheggia quella dell'articolo 395 c.p.c., laddove tale disposizione si riferisce al rinvenimento di documenti decisivi “che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”. Appare, inoltre, opportuno precisare che la non imputabilità non deve essere riferita alla mancata produzione tempestiva dei documenti, come sembrerebbe suggerire il tenore letterale del citato articolo 98, ma deve piuttosto investire l'ignoranza dei documenti decisivi, in quanto altrimenti si finirebbe per rinnegare il riferimento iniziale alla mancata conoscenza del documento poi reperito, giustificando l’stanza di rievocazione sulla base di documenti di cui fosse precedentemente nota l'esistenza ma che non fosse stato possibile acquisire in giudizio per fatto non imputabile alla parte, come nel caso di inottemperanza del detentore del documento ad un eventuale ordine di esibizione  ex articolo 210 c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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