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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8306 - pubb. 14/01/2013.

Determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri e ricorso straordinario per cassazione


Cassazione Sez. Un. Civili, 31 Luglio 2012. Est. Mazzacane.

Arbitrato - Arbitri - Compenso - Ricorso ex art. 111 Cost. avverso ordinanza presidenziale di determinazione del compenso e delle spese nel contratto di arbitrato - Inammissibilità - Fondamento.


È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., proposto avverso provvedimento del competente presidente del tribunale, relativo alla determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri, ex art. 814, secondo comma, cod. proc. civ., dovendosi confermare l'orientamento ancora recentemente espresso dalle Sezioni Unite. Invero, benché non esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello "stare decisis", essa costituisce, tuttavia, un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente nell'ordinamento, stando alla quale non è consentito discostarsi da un'interpretazione del giudice di legittimità, investito istituzionalmente della funzione della nomifilachia, senza forti ed apprezzabili ragioni giustificative; in particolare, in tema di norme processuali, per le quali l'esigenza di un adeguato grado di certezza si manifesta con maggiore evidenza, anche alla luce dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (nella specie, non applicabile "ratione temporis"), ove siano compatibili con la lettera della legge due diverse interpretazioni, deve preferirsi quella sulla cui base si sia formata una sufficiente stabilità di applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione.

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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