Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8343 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 16 Settembre 2011. Est. Maria Rosaria Cultrera.


Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - In genere - Procedimento - Termine per la costituzione delle parti ex art. 180, secondo comma, legge fall. - Natura - Perentorietà - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Costituzione tardiva del commissario giudiziale - Ammissibilità.



In tema di giudizio di omologazione del concordato preventivo, l'omessa previsione, circa la natura del termine per la costituzione delle parti nel procedimento relativo, osta alla qualificazione della sua perentorietà, essendo perentori solo i termini processuali espressamente dichiarati tali dal legislatore; pertanto, è ammissibile la costituzione del commissario giudiziale, benché avvenuta oltre il termine di dieci giorni prima della data fissata per l'udienza, non solo in considerazione del predetto silenzio serbato dall'art. 180, secondo comma, legge fall. e dell'assenza di sanzione in caso di mancata osservanza, ma anche tenuto conto che le modifiche introdotte dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 hanno improntato il procedimento di omologa ad una libertà di forma, nella fase introduttiva, cui non risulta funzionale la previsione di una rigidità dei tempi di costituzione, tanto più che alle parti è consentito anche successivamente integrare le proprie allegazioni. (massima ufficiale)