Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8347 - pubb. 16/01/2013

Reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ed effetto devolutivo pieno

Cassazione civile, sez. I, 24 Maggio 2012, n. 8227. Estensore: Didone A..


FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - Reclamo ex art. 18 legge fall. modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007 - Effetto devolutivo pieno - Conseguenze - In caso di mancata comparizione del reclamante all'udienza di trattazione - Decisione nel merito del reclamo - Necessità.



Nei giudizi in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato l'art. 18 legge fall. denominando l'impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento come "reclamo", in luogo del precedente "appello", questo mezzo, in coerenza con la natura camerale dell'intero procedimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, non soggetto ai limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., pur attenendo a un provvedimento decisorio, emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata. Ne consegue che, dovendosi applicare le norme sul reclamo, in quanto non derogate dall'art. 18 legge fall., vale il principio per cui, in caso di difetto di comparizione del reclamante all'udienza di trattazione, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere il reclamo nel merito, esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o - come nella specie - di "non luogo a provvedere".


Massimario Ragionato



Segnalazione Avv. Paola Cuzzocrea


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LUNICAR S.R.L. (c.f. 00252920459), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso l'avvocato TAVERNITI BRUNO, rappresentata e difesa dall'avvocato VALENTINI ROMANO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO LUNICAR S.R.L., CONCESSIONARIA LA LUNENSE AUTOMOBILI S.R.L.;
- intimati -
avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 25/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.- La s.r.l. Lunicar ha proposto reclamo L. Fall., ex art. 18, avverso la sentenza in data 29.4.2010 con la quale era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Massa. All'udienza del 25.11.2010 la Corte di appello di Genova, constatata la presenza delle parti resistenti e l'assenza della società, reclamante, ha dichiarato "non luogo a provvedere" sul reclamo.
Contro la predetta ordinanza la società fallita ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Gli intimati - il curatore fallimentare e la s.r.l. Concessionaria La Lunense Automobili, società creditrice istante per il fallimento - non hanno svolto difese.
2.1.- Con il primo motivo la società ricorrente lamenta l'erronea dichiarazione di non luogo a provvedere e richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale nell'ipotesi di mancata comparizione delle parti, il giudice del reclamo - verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione stessa - debba comunque decidere sul merito della controversia (n. 27080/2005; nello stesso senso, con riferimento al procedimento di reclamo L. Fall, ex art. 26, Cass., 11 maggio 2005, n. 9930).
2.2.- Con il secondo e con il terzo motivo parte ricorrente ripropone le censure formulate con il reclamo concernenti, rispettivamente, l'insussistenza del credito della società istante e l'insussistenza dello stato di insolvenza.
3.- Osserva la Corte che è fondato il primo motivo di ricorso, restando assorbite le rimanenti censure. È applicabile, infatti, il principio enunciato da Sez. 1, Sentenza n. 22546 del 05/11/2010, secondo cui "nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al D.Lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato la L. Fall., art. 18, ridenominando tale mezzo come "reclamo" in luogo del precedente "appello", l'istituto, adeguato alla natura camerale dell'intero procedimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., pur attenendo il reclamo ad un provvedimento decisorio, emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata". Dovendosi applicare, dunque, le norme relative al reclamo, se non derogate dalla L. Fall., art. 18 è applicabile il principio per il quale in caso di difetto di comparizione della parte interessata all'udienza di trattazione, il giudice del reclamo (nella specie, in grado di appello avverso il decreto del tribunale che aveva rigettato il ricorso contro il diniego di protezione internazionale adottato dalla competente commissione territoriale), verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito il reclamo, restando esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o (come nella specie) di non luogo a provvedere (Sez. 6 -1, Ordinanza n. 18043 del 03/08/2010.
Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbiti i rimanenti, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 marzo 2012. Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2012