Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8422 - pubb. 30/01/2013

Controversie in materia di opposizione alla stima e rito sommario, questione di costituzionalità

Corte Costituzionale, 16 Gennaio 2013, n. 10. Est. Mattarella.


D.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 – Semplificazione dei riti civili – Applicazione del procedimento Sommario di cognizione – Trattazione sommaria della opposizione alla stima – Violazione art. 3 Cost. – Esclusione – Natura di cognizione “piena” del procedimento – Orientamento dei giudici di merito.



Nella disciplina degli istituti processuali vige il principio della discrezionalità e insindacabilità delle scelte operate dal legislatore, nel limite della loro non manifesta irragionevolezza (ex multis, ordinanze n. 174 del 2012, n. 141 del 2011, e n. 164 del 2010). Con riferimento alla possibilità di prevedere altri riti, da parte del legislatore, accanto a quello ordinario, «la Costituzione non impone un modello vincolante di processo» (sentenza n. 341 del 2006, ordinanze n. 386 del 2004 e n. 389 del 2005): nel caso in esame, pertanto, non è censurabile la scelta di trattare con il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis ss., cod. proc. civ. le controversie in materia di opposizione alla stima. Inoltre, invero, il giudice a quo non considera gli orientamenti finora espressi, nella prima fase di attuazione delle norme impugnate, dalla giurisprudenza di merito che qualifica il rito sommario di cognizione come un procedimento a cognizione piena, e ad istruttoria semplificata (ordinanze Tribunale di Piacenza, 26 maggio 2011; Tribunale di Varese, 18 novembre 2009 [in www.ilcaso.it, ndr]; Tribunale di Viterbo, 12 luglio 2010). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 702bis c.p.c.


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