Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8473 - pubb. 06/02/2013

Esibizione officiosa dei documenti per fini meramente esplorativi; funzione della consulenza tecnica d'ufficio e inerzia delle parti

Cassazione civile, sez. II, 18 Gennaio 2013, n. 1266. Est. Vicenti.


Art. 210 c.p.c. – Esibizione officiosa dei documenti – Possibilità di produrre i documenti a cura della parte interessata – Ammissibilità dell'esibizione giudiziale – Esclusione.

CTU – ammissibilità – Cd. Percipiente – Limiti – Snaturamento della funzione.



Non è dato addivenire ad una esibizione officiosa della documentazione , ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., per sopperire all'inerzia della parte nel dedurre mezzi di prova, potendo tale potere discrezionale del giudice essere esercitato solo se la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile aliunde, non anche per fini meramente esplorativi (Cass., 24 marzo 2004, n. 5908). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti; la stessa, tuttavia può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito. Ne consegue che, qualora la consulenza d'ufficio sia richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, l'ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall'art. 111 Cost., sotto il profilo della posizione paritaria delle parti e della ragionevole durata" (Cass., 19 aprile 2011, n. 8989; ancora per la non ammissibilità di c.t.u. c.d. "esplorative", cfr. Cass., 5 luglio 2007, n. 15219; Cass., 19 ottobre 2009, n. 22115; Cass., 8 febbraio 2011, n. 3130). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 210 c.p.c.


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